COVID 19 – LO STUDIO LEGALE FELICI NON SI FERMA
Proseguiamo le riflessioni e l’aggiornamento, ancorché sommario, su temi che potrebbero interessare maggiormente i nostri assistiti.
GLI INTERVENTI SUI FINANZIAMENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
- MUTUI PRIMA CASA
Riferimenti normativi
- art.54 Decreto Legge n.18 del 17-3-2020, cd. “Decreto Cura Italia ” (Attuazione del Fondo
solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” ) - Decreto attuativo del 25-3-2020 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Gualtieri
(Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art.54 del Decreto
Legge 17-3-2020 n.18 ) - art.12 Decreto Legge n.23 del 8-4-2020, cd. “Decreto Liquidità ” (Fondo solidarietà mutui “prima
casa”, cd. “Fondo Gasparrini” )
1.1 FONDO DI SOLIDARIETÀ o FONDO GASPARRINI
In occasione dell’emergenza sanitaria in cui versa il Paese a causa della pandemia, il Fondo di
solidarietà (il cd. “Fondo Gasparrini” , già istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
con la L. n.244-2007) è stato rifinanziato con 400 milioni di euro ed è stata aggiunta una ulteriore
causale per l’accesso al fondo.
1.2 A CHI E’ RIVOLTO
Ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa, che si trovino in uno stato di “fragilità”
economica per effetto della emergenza coronavirus, segnatamente: - ai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); - ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un
periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18-2020), che hanno registrato
in un trimestre successivo al 21-2-2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data
dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto
fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per
l’emergenza corona virus.
1.3. I BENEFICI
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa consente di beneficiare della
sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo (se il mutuo non è superiore
ad €250.000,00)
Fino a 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.23-2020, l’accesso al Fondo è possibile
anche per mutui contratti da meno di 12 mesi
Sarà possibile fare richiesta di sospensione anche per coloro che in passato abbiano già
beneficiato della sospensione del mutuo, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi 3
mesi;
E’ stato previsto che il Fondo sostenga il 50% degli interessi che maturano nel periodo della
sospensione;
Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente
previste per l’accesso al Fondo.
1.4. COME FARE DOMANDA - Chi ha i requisiti per la sospensione deve rivolgersi direttamente alla Banca con cui ha
contratto il mutuo. - NON è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE); - La modulistica per la domanda è disponibile (aggiornata e semplificata) a partire dal 30-3-
2020 sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:
Modulo di domanda sospensione mutui
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- MORATORIA PER MICROIMPRESE E PMI
Riferimenti normativi
- art.56 Decreto Legge n.18 del 17-3-2020, cd. “Decreto Cura Italia ”
Le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali
beneficiano della sospensione della scadenza delle obbligazioni sino al 30-9-2020 tramite misure
specifiche.
2.1. A CHI E’ RIVOLTO
La Commissione Europea definisce PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato
inferiore a 50 milioni di euro ovvero con un bilancio annuo totale non superiore ai 43 milioni di euro,
ma anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Il soggetto finanziato deve operare in Italia e può appartenere a tutti i settori.
2.3. I BENEFICI
a. NON possono essere revocate/i in tutto o in parte (sia per la parte utilizzata che per quella
non utilizzata) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente
decreto, fino al 30 settembre 2020
b. La restituzione dei prestiti non rateali (fidi, carte di credito, anticipi fatture ecc.) con scadenza
anteriore al 30 settembre 2020 può essere dilazionata fino alla stessa data alle stesse
condizioni e con modalità che non comportino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le
imprese
c. Sospensione fino al 30-9-2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30-9-2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (è facoltà dell’impresa chiedere la
sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale)
2.4. I REQUISITI RICHIESTI
Al momento dell’inoltro della comunicazione per l’accesso alle moratorie, l’impresa deve essere in
bonis, ossia non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle
categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinate; in particolare, non
deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Può avvalersi delle moratorie in questione anche l’impresa comunque in bonis, che abbia già
ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi
precedenti, atteso che la pandemia è formalmente riconosciuta come evento eccezionale.
2.5. COME FARE DOMANDA
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito
in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, ove queste ultime rispettino i requisiti
previsti dal Decreto Legge n.18-2020 e sopra esposti. credito in Italia devono accettare le
comunicazioni di moratoria, ove queste ultime rispettino i requisiti previsti dal Decreto Legge n.18-
2020 e sopra esposti.
Le comunicazioni possono essere presentate dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18-2020,
ossia dalla data del 17-3-2020 anche a mezzo PEC, ovvero attraverso altri mezzi purché questi
consentano di tracciare la comunicazione con data certa (è opportuno che l’impresa comunque
contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel
Decreto Legge n.18-2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad
esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI). - La modulistica per la domanda è disponibile, tra gli altri siti, anche sul sito internet ABI e della
Associazione Nazionale Costruttori Edili (a questo indirizzo)
Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare:
● il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
● “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 ”;
● di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
● di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
2.6. ULTERIORI BENEFICI - Se il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario
può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, una volta che siano
trascorsi giorni 15 dalla comunicazione all’Ente incentivante senza che quest’ultimo abbia
provveduto a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative. - Il periodo di sospensione riguarda e comprende la rata in scadenza il 30-9-2020.
- La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti,
le imprese e le banche.
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intendersi e non sostituiscono un parere legale sulle specifiche questioni affrontate.
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