Una recente pronuncia del Tribunale di Trani (ordinanza, 17 settembre 2020 – Est. Giulia Stano R.G. 3809/2016) ci consente una breve notazione sull’ammissibilità di prove “atipiche” nel processo civile, e sui principi da ultimo ribaditi dalla stessa Suprema Corte con sentenza n. 8459 del 5 maggio 2020.
Secondo costante giurisprudenza, le risultanze del giudizio penale possono supportare la decisione in sede civile come prove atipiche.
E d’altronde “la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. posta a tutela dei diritti di difesa dell’imputato; cfr. art.193 , commi 3 e 7, art. 197 bis comma 5, artt. 203, 240, 270, 271, 350, comma 6 e 7 , c.p.p. – non è contemplata nell’ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece nel giudizio penale…” così recentemente Cass., III Sez. Civ., sent. n. 8459 del 5 maggio 2020.
Nel processo civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili “dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo (…) alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa in giudizio…” che assicura la discussione in contraddittorio delle parti sull’efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (ibidem).
Nel caso esaminato dal Tribunale civile pugliese la CTU e gli accertamenti vigili del fuoco, ancorchè ritenuti inutilizzabili in sede penale, sono stati legittimamente utilizzati dal giudice civile per la formazione del proprio convincimento proprio perchè nell’ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. II sez. civile, sent.n. 1593 del 20 gennaio 2017).
Le medesime considerazioni valgono con riferimento al processo tributario; cfr. Cass., V sez. civ. sent. n. 19859 del 14 novembre 2012, laddove la Suprema Corte ha rilevato come “l’affermazione secondo cui la relazione tecnica del consulente nominato dal Pm nel corso del procedimento penale, non sarebbe utilizzabile nel giudizio tributario in quanto atto assunto al di fuori del dibattimento, non trova fondamento giuridico e contrasta con i principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alla utilizzabilità da parte del Giudice tributario di prove atipiche e di prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario (cfr. Cassazione n. 17037 del 2002 e n. 4394 del 2004 secondo cui il Giudice tributario “può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo“; id. n. 4054 del 2007).