Lo afferma la Cassazione con la recente sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024.
Per “donazioni informali” si intendono non solo le consegne a mano di contanti o assegni, ma anche il trasferimento tramite bonifico bancario di denaro. Queste, al pari della donazione indiretta, sono da considerarsi senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione.
La “donazione indiretta” è un atto che produce gli stessi effetti della donazione (vantaggio patrimoniale per il beneficiario ed impoverimento del donante) pur non avendo la forma giuridica richiesta dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni (ad es. nell’atto di acquisto il pagamento del corrispettivo avviene a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga all’atto notarile).
La sezione tributaria della Cassazione con a sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 ha riconosciuto (salvo alcune limitazioni) che non c’è un obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra genitori e figli.
La tassa sulle donazioni indirette, anche nel caso di genitori e figli, rimane solo in alcuni casi:
- se l’atto di liberalità è sottoposto a registrazione o è stato registrato volontariamente.
- se il valore è superiore a un milione di euro;
- se il contribuente lo dichiara nella procedura di accertamento dei tributi.
I giudici della Suprema Corte hanno applicato l’art. 56 bis Dlgs 346/1990, precisando che non ci sia obbligo di registrazione al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Già nel 2023 la stessa Cassazione si era espressa nello stesso senso con la pronuncia n.17424 del 16/6/2023, in cui si precisa anche che nell’atto di trasferimento nell’ambito del quale viene posta in essere una donazione indiretta non è necessario che l’acquirente-donatario dichiari di volersi avvalere dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo tale beneficio riconosciuto sull’oggettivo collegamento tra i due negozi.