L’art. 221, co. 5, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/20 (a seguito di decreto del 27 gennaio 2021, in G.U. n. 22 del 28-1-2021) ha introdotto la possibilità (non l’obbligo) didepositare telematicamente gli atti del processo civile anche presso la Corte Suprema di Cassazione, a partire dal 31 marzo 2021.
TUTTI gli atti del processo di legittimità possono essere depositati telematicamente, anche gli atti endoprocessuali relativi a ricorsi già pendenti alla data del 31 marzo 2021
Poiché non è chiaro se la previsione contenuta nell’art. 23, comma 8bis, del DL 137/2020 relativa alla trattazione scritta “a mezzo di posta elettronica certificata” (che riconosce la possibilità di depositare memorie ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata come alternativa al deposito cartaceo) possa ritenersi ancora vigente ovvero prevalga la norma che introduce il deposito in PCT, fonti autorevoli consigliano di depositare in via prudenziale le memorie suddette sia con deposito telematico sia a mezzo della posta elettronica certificata, in atteso di un intervento che chiarisca il punto
Il contributo unificato NON potrà essere versato mediante i valori bollati cartacei ma solo con sistema telematico di pagamento.
Fino al 30 Marzo 2021, il difensore del ricorrente o del controricorrente che doveva depositare dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la prova di una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994 doveva necessariamente procedere ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis ed 1 ter di della legge (stampando l’atto notificato e gli altri allegati procura e relata di notifica, nonché il messaggio di invio, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna ed attestarne la conformità) lo stesso dicasi per documentare la data di notifica del provvedimento impugnato, fino al 30 marzo 2021 il difensore doveva depositare la stampa della sentenza, della relata e del messaggio PEC con cui è stata ricevuta la notificazione, attestando la conformità della copia analogica ai predetti documenti informatici, ai sensi dell’art. 9, comma 1 ter, L 53/19947
Dal 31-3-2021 resta ferma la possibilità di iscrivere il ricorso o controricorso con modalità cartacea, tuttavia secondo la lettera della norma de qua, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non saranno più utilizzabili le copie analogiche formate ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994, restando obbligatoria la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC degli atti processuali, esclusivamente con la modalità telematica.
Detta previsione è importante al fine di evitare il rischio di inammissibilità del ricorso.
Sarà anche possibile estrarre le copie degli atti e dei provvedimenti dai fascicoli informatici della Corte di Cassazione ed attestarne la conformità ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012.
La vigenza della normativa sui depositi telematici dinanzi alla Suprema Corte avrà termine il 30 Aprile 2021, salvo proroghe per l’emergenza pandemica ovvero nuovi interventi normativi.