La proroga dei termini di credito


Una delle misure previste dal Governo per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese piccole e medie è quella che riguarda la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

L’intervento sembra avere un’applicazione pratica molto estesa non solo per la recente diffusione degli effetti
cambiari ma anche e soprattutto in considerazione dell’utilizzo (anomalo) degli assegni come strumenti di
finanziamento – invece che come mezzi di pagamento – attraverso la prassi della postdatazione.


Cambiali e altri titoli

I termini di scadenza di tutti i titoli di credito emessi prima del 9-4-2020 e ricadenti nella finestra 9 marzo – 30 aprile 2020 sono sospesi e ricominceranno a decorrere da 1-5-2020 (ex art. 11 D.L. 23 8-4-2020, ma già l’articolo 10 comma 5 del D.L. 9/2020 stabiliva che “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e
fino al 31 marzo 2020”

Assegni bancari e postali

L’assegno è pagabile alla data di presentazione anche se ricade nel periodo 9 marzo – 30 aprile 2020 (ma il termine di presentazione è sospeso). Quindi il beneficiario dell’assegno può portarlo in pagamento anche nel periodo di
sospensione.
La sospensione per il medesimo periodo opera anche per la levata del protesto e per la segnalazione in C.A.I.

Legge 386/1990 (l’eventuale levata del protesto dovrà essere cancellata d’ufficio).
Pertanto, in caso di presentazione di assegno privo di provvista, non si applicheranno le sanzioni tipiche: non verrà
inviato il preavviso di revoca da parte della banca trattaria e la verifica dei presupposti per la segnalazione viene di
fatto posticipato alla fine del periodo di sospensione.

MARKET WATCH

Pubblicato il modello di richiesta di garanzia per accedere ai finanziamenti fino a €25.000
E’ disponibile sul sito del MISE il modulo per richiedere la garanzia necessaria ad accedere ai finanziamenti
introdotti dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità
Il richiedente dovrà compilare il modulo ed inviarlo per mail, anche ordinaria, alla banca o al confidi al quale si
rivolge per la richiesta di finanziamento accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento.
Il richiedente deve dichiarare di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta
la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti
nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione.
La garanzia si applica infatti ai prestiti fino a 25mila euro, comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario.
Deve essere indicata la classe dimensionale dell’impresa secondo i parametri di cui al decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003.
Il modello è scaricabile sul sito del MISE o dal sito fondidigaranzia.it
E’ noto che la prescrizione ordinaria è causa di estinzione del diritto che non viene esercitato per dieci anni (2946
c.c.) e che la legge prevede termini di estinzione ridotti per alcune fattispecie specifiche (per tutte, il diritto al
risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, il pagamento del TFR, il corrispettivo delle locazioni ecc.).
Non tutti sanno però che lo stesso codice civile prevede che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione
più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono
con il decorso di dieci anni” (art. 2953 c.c.).
Pertanto, ove il trasportatore o lo spedizioniere agiscano giudizialmente per il recupero del loro credito – che si
prescriverebbe altrimenti in un anno ex art. 2951 c.c. – beneficeranno del decorso del termine prescrizionale
decennale dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto il loro diritto.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di prescrizione breve diviene decennale quando il diritto è stato
riconosciuto da un qualunque provvedimento avente valore di sentenza (quanto al decreto ingiuntivo, il beneficio in
esame si avrà solo nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo
ex art. 647 c.p.c. – Cassazione civile sez. lav., 24/01/2018, n.1774).
Di recente la stessa Suprema Corte ha chiarito che “la scadenza del termine di opposizione all’atto di riscossione a
ruolo di crediti contributivi pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2020, n.7409 –
conforme Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n.23397.

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