Com’è noto, il principio della retroattività della norma più favorevole non è contemplato dalla legge n. 689/19811. La mancata previsione di tale principio, assimilabile all’art. 2, co. 3, del c.p., aveva indotto la dottrina e la giurisprudenza prevalenti a reputare che, in detto sistema sanzionatorio, avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le sopravvenute modifiche normative favorevoli al reo. In ossequio al principio …