Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha riformato il provvedimento con il quale il Tribunale di Cagliari aveva stabilito da un lato la nullità del mutuo fondiario concesso oltre il limite di finanziabilità fissato dall’art.38 T.U.B., dall’altro la conseguente invalidità delle garanzie personali e ipotecarie concesse da terzi per la restituzione della somma mutuata.
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte richiama incidenter tantum, la sua precedente pronuncia a sezioni unite (33179/22) che aveva stabilito che “limite di finanziabilità ex art. 38 cit. non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale fissato dall’autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa”.
Ma l’eventuale invalidità del contratto, sempre secondo la Corte, non può in ogni caso comportare l’inefficacia delle garanzie prestate da terzi, in quanto poste a tutela della restituzione dell’importo garantito.
Qui il testo integrale della sentenza